Allegato “B” al n. 46525 di fascicolo
STATUTO
dell’Organizzazione di Volontariato
“GRUPPO ITALIANO PSEUDO-OSTRUZIONE INTESTINALE G.I.Ps.I -ODV”
Art. 1 – Costituzione
È costituita ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche l’Associazione denominata “GRUPPO ITALIANO PSEUDO-OSTRUZIONE INTESTINALE – Organizzazione di Volontariato”, in sigla denominata “G.I.Ps.I. ODV”, C.F. 91195500375, pec: associazionegipsi@pec.it
Art. 2 – Sede legale
L’Associazione ha sede legale a Formigine (MO) in Via Svevo,12 ed ha durata a tempo indeterminato. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3 – Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
- – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- – ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
1) rappresentare e tutelare i diritti e gli interessi morali e materiali delle persone affette da pseudo-ostruzione intestinale e da tutte le altre malattie affini caratterizzate da neuromiopatia del canale digerente e relative anomalie della motilità e dei meccanismi di regolazione delle funzioni digestive in genere e loro famiglie;
2) promuovere la conoscenza della pseudo-ostruzione intestinale e da tutte le altre malattie affini caratterizzate da neuromiopatia del canale digerente e relative anomalie della motilità e dei meccanismi di regolazione delle funzioni digestive in genere con l’intento di favorire la diagnosi, la prevenzione e la cura e, a tal fine, istruire ed educare, attraverso percorsi formativi mirati, i malati e le loro famiglie;
3) sensibilizzare le Istituzioni preposte alla tutela della salute, in particolare l’Azienda Sanitaria, per una corretta applicazione della normativa vigente a tutela della persona con pseudo-ostruzione intestinale e con altre malattie affini caratterizzate da neuromiopatia del canale digerente e relative anomalie della motilità e dei meccanismi di regolazione delle funzioni digestive in genere per garantire allo stesso adeguate terapia e assistenza;
4) attivare percorsi per difendere l’accesso ai nuovi farmaci ed alle nuove tecnologie;
5) promuovere incontri con i cittadini per sensibilizzarli sul problema della malattia al fine di conseguire prevenzione e diagnosi precoce;
6) collaborare con altre associazioni per organizzare tutte le iniziative volte a tutelare il diritto alla salute ed i bisogni delle persone con pseudo-ostruzione intestinale e altre malattie affini caratterizzate da neuromiopatia del canale digerente e relative anomalie della motilità e dei meccanismi di regolazione delle funzioni digestive in genere
7) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. La domanda di adesione deve indicare:
A- nome e cognome o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email al quale ricevere le comunicazioni sociali;
B- dichiarazione di presa visione dello Statuto e di volersi attenere allo stesso e alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni, all’Assemblea Ordinaria l quel, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.L’Associato può sempre recedere dalla Associazione previa comunicazione in forma scritta della sua decisione al Consiglio Direttivo. Questi dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annua entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione a norma dell’art. 5 del presente Statuto. I soci sono esclusi allorquando:
A- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
B- in qualunque modo arrechino danni morali o materiali alla Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità della Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottatodal Consiglio Direttivo. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimentodegli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l’Organo di Controllo (organo facoltativo).L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – L’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
All’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni e minorenni, eventualmente iscritti per il tramite l’esercente la responsabilità genitoriale, in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n.117/2017. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea, in via Ordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria è convocata ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente dall’Associazione o in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina per quella sola Assemblea, un Presidente tra i presenti. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Le deleghe devono essere consegnate all’inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica e/o tramite messaggistica almeno 15 giorni prima della data della riunione. Nella convocazione deve essere specificata la data, l’ora e l’ordine del giorno nonché il luogo di convocazione fisico e le modalità di partecipazione. E’ prevista la possibilità di svolgimento dell’Assemblea sia con presenza fisica che a distanza (voto per corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione che consentono un collegamento audio-video come le varie forme di videoconferenza, le piattaforme audio- video passive purché accompagnate dalla possibilità di intervenire a distanza tramite email, telefono. E’ prevista altresì la possibilità di votare in via telematica e tramite conference call ovvero attraverso un collegamento audio continuo con la partecipazione ed il voto telefonico quando i soci sono in numero limitato e noti tra loro. Essenziale è la possibilità di identificare il socio che partecipa e che gli sia assicurato l’esercizio del suo diritto di voto. In relazione al luogo fisico della sede assembleare necessario ex art. 2366 c.c per quanto concerne le assemblee societarie ed applicato per analogia per quanto compatibile alle associazioni, si ritiene identificabile nel luogo ove si trova il Segretario estensore che non deve rappresentare necessariamente il luogo in cui si trova anche il Presidente dell’Assemblea o dell’Associazione qualora coincidano. Nelle assemblee telematiche ai fini della dimostrazione della effettiva partecipazione dei soci è possibile avvalersi degli strumenti di tracciamento dell’immagine da parte dei soci, è possibile effettuare lo screenshot dei presenti. Lo stesso sarà quindi allegato al verbale come registro presenze. Nel verbale dovrà essere specificata la dicitura “Assemblea tenuta con modalità telematica”
L’Assemblea in sede Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti in conformità a quanto previsto dall’art. 21 c.c.
L’Assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
- Elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organidell’associazione;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio, discute e delibera sulle Relazioni del Consiglio Direttivo;
- Stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- Elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- Delibera sull’esclusione dei soci dall’associazione e su eventuali ricorsi;
- Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statutoo proposto dal Consiglio Direttivo;
- Approva le linee generali del programma di attività della Associazione;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;L’Assemblea in via straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. Tranne il caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2538 2 comma c.c.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo:
- Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione chenon siano spettanti all’Assemblea dei soci.
- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base di linee approvate dall’Assemblea dei soci
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale
- Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere
- Determina l’ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento
- Delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- Ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente
- Svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione socialeIl Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di 8 giorni e in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonchè l’amministrazione dell’Associazione stessa. In particolare spetta al Presidente:
1. Vigilare sul mantenimento degli scopi dell’Associazione e sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
2. Presiedere le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e sovrintende in particolare l’attuazione delle loro deliberazioni;
3. Redigere la relazione annuale che sottoporrà all’Assemblea per l’approvazione;
4. Firmare gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nonchè la corrispondenza ed ogni altra documentazione;
5. Predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’Associazione individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;
6. Eseguire incassi ed accettazione di lasciti e donazioni da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e soggetti privati rilasciando liberatorie e quietanze;
7. In caso di necessità ed urgenza assumere nell’interesse dell’Associazione i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile;
8. Almeno 4 mesi prima della scadenza del proprio mandato, convocare l’Assemblea per il rinnovo degli organismi sociali. Ove il Presidente non provveda, l’Assemblea dovrà essere convocata da almeno la metà degli associati;
Il Presidente può delegare oltre che al Vice Presidente ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente con procura generale o speciale.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 10 – Il Vice Presidente
In caso di assenza, impedimento o di cessazione dell’incarico, in questo caso fino alla nuova nomina, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni statutarie. Egli affianca, inoltre, il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese e lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 11- Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal residente. Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto riconosce.
E’ responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonchè della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni.
Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonchè di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell’Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.
Art. 12 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Cura la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario in corso e la tenuta dei libri contabili. In particolare :
1. Provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla redazione dei bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
2. Cura l’inventario di tutti i beni della Associazione e la contabilità generale;
3. Deve tenere una accurata registrazione di tutta l’attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
4. Ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
5. Conserva e tiene a disposizione tutti i registri e i documenti;
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi Statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario.
Art. 13 – Il Revisore Unico dei Conti (eventuale)
Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 14 – Organo di Controllo
È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 15 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il Patrimonio è costituito da:
- – Beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione;
- – Quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
- – Contributi di privati, di persone giuridiche, dello Stato, degli Enti territoriali, di Organismi Internazionali finalizzati al sostegno delle attività e dei progetti dell’Associazione;
- – Donazioni e lasciti testamentari;
- – Premi, sussidi, e rimborsi derivanti da convenzioni;
- – Bonifici da aziende pubbliche o private finalizzate al sostegno delle attività e dei progetti dell’Associazione;
- – Le eccedenze degli esercizi annuali;
- – Proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciali e produttivo;
- – Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga alla Associazione, in conformità alla legge;
Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. I proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione. I fondi sono depositati presso Istituti di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo alle condizioni più economicamente vantaggiose per l’Associazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e/o del Segretario od altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del Patrimonio.
Art. 16 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 17- Lavoratori dipendenti e autonomi
l’Organizzazione di Volontariato può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta, così come disciplinato dall’art. 3, comma 4 della Legge 266/1991 e dall’art. 33 del Codice del Terzo Settore. I rapporti tra l’Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge italiana e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti e servizi socio-assistenziali. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
Art. 18 – I libri sociali e diritto di consultazione dei soci
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli arte. 13 e ss. Del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
– Libro degli Associati;
– Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali Organi Associativi, tenuto a cura dello stesso organo;
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione. I libri dell’Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 19 – Bilancio-Rendiconto Annuale
Il Bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno Marzo dell’anno successivo e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorno dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con. L’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, le rendite i proventi siano inferiori a 220.000 Euro il Bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa. Il Bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 20 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Art. 21 – Assicurazione dei volontari
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 22 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 23 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Art. 24– Norme transitorie
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
F.TO: VINCENZO STANGHELLINI F.TO: CARLO VICO NOTAIO IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
BOLOGNA, 17 SETTEMBRE 2021